Art. 4.
(Programma di stabilità).

      1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il Programma di stabilità da trasmettere, dopo la sua approvazione, ai competenti organismi dell'Unione europea, il quale definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
      2. Nel Programma di stabilità, premessa la valutazione puntuale e motivata

 

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degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti programmi e dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nell'Unione europea, sono indicati:

          a) il quadro tendenziale degli andamenti di finanza pubblica, nel contesto della più generale evoluzione macroeconomica del Paese. Il quadro tendenziale espone, in particolare, i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basati sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerti;

          b) il quadro programmatico degli andamenti della finanza pubblica, nel contesto della più generale evoluzione macroeconomica del Paese, tenendo conto degli effetti della manovra finanziaria prevista. Il quadro programmatico espone, in particolare, gli obiettivi macroeconomici nonché quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione e all'andamento della pressione fiscale e contributiva nel quadro delle tendenze europee;

          c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale, dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

          d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nonché gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione

 

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tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla lettera a) e le relative cause;

          e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni, per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

          f) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.

      3. Il Programma di stabilità, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
      4. Il Programma di stabilità indica il quadro complessivo della ripartizione delle risorse tra i vari Ministeri, distinguendo tra spese obbligatorie, semplici rifinanziamenti delle disposizioni di leggi esistenti e nuovi programmi da sviluppare, precisando altresì le relative scadenze temporali.